Art. 13
In vigore dal 12 giu 2012
1. Se le importazioni effettivamente realizzate da un importatore tradizionale di prodotti interessati nel periodo contingentale n–1 sono inferiori all’85 % dei quantitativi coperti da tutte le autorizzazioni contingentate concesse a tale importatore nel corso dello stesso periodo contingentale, i massimali di importazione di tale importatore per i due gruppi di prodotti nel periodo contingentale n+1 sono ridotti proporzionalmente al volume delle importazioni non realizzate.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:
ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi
in cui
«ri
» rappresenta la riduzione applicabile ai massimali d’importazione dell’importatore i, per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingentale n+1;
«ΣΑi
» rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate concesse all’importatore tradizionale i nel periodo contingentale n–1;
«Ii
» rappresenta la somma delle importazioni effettivamente realizzate dall’importatore i dei prodotti interessati nel periodo contingentale n–1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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