Art. 18
In vigore dal 12 giu 2012
1. Gli importatori che invocano lo status di importatore tradizionale comunicano all’autorità di rilascio dello Stato membro al quale intendono presentare domanda di autorizzazione contingentata, entro 20 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i quantitativi delle importazioni effettivamente realizzate dei prodotti interessati in tale Stato membro durante il periodo di riferimento considerato, conformemente all’, paragrafo 2. A sostegno delle loro dichiarazioni di effettiva importazione, gli importatori trasmettono all’autorità di rilascio copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto.
2. L’autorità di rilascio trasmette alla Commissione, entro 35 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un quadro sinottico delle importazioni effettive dei prodotti interessati notificategli a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tale quadro sinottico è presentato sotto forma di tabella in formato elettronico, conformemente al modello di cui all’allegato V.
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