Art. 16
In vigore dal 12 giu 2012
1. Il metodo di assegnazione di cui all’ del presente regolamento si applica all’intero primo periodo contingentale successivo all’entrata in vigore dello stesso regolamento. Durante tale periodo non si applicano le disposizioni del capitolo 6.
2. Gli articoli da 17 a 19 si applicano durante i primi tre periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.
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