Art. 11
In vigore dal 12 giu 2012
1. Entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, l’importatore comunica all’autorità dello Stato membro che gli ha rilasciato l’autorizzazione contingentata il quantitativo delle importazioni effettivamente realizzate dei prodotti interessati in tale Stato membro nel corso degli ultimi tre mesi. A tale scopo, l’importatore trasmette all’autorità competente copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto.
2. Se il quantitativo registrato nella dichiarazione doganale è misurato senza corteccia e il quantitativo menzionato al punto 9 del modulo di domanda di autorizzazione contingentata è con corteccia, l’importatore comunica all’autorità di rilascio, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 e entro lo stesso termine, i quantitativi esatti importati per ciascuna dichiarazione doganale in cui è considerata anche la corteccia. I quantitativi esatti sono determinati tramite l’applicazione dei coefficienti correttivi di cui all’allegato III.
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