Art. 14
In vigore dal 12 giu 2012
1. Se l’autorizzazione contingentata che non è stata restituita dopo sei mesi dal suo rilascio, conformemente all’, resta inutilizzata alla fine del periodo contingentale n–1, i massimali d’importazione dell’importatore per i due gruppi di prodotti nel periodo contingentale n+1 sono ridotti del doppio proporzionalmente al volume delle autorizzazioni contingentate inutilizzate.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:
Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)
in cui
«Ri
» rappresenta la riduzione applicabile al massimale d’importazione dell’importatore i, per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingentale n+1;
«ΣUi
» rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate inutilizzate concesse all’importatore i nel periodo contingentale n–1;
«ΣΑi
» rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate concesse all’importatore i, per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingentale n–1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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