Art. 14

In vigore dal 12 giu 2012
1.   Se l’autorizzazione contingentata che non è stata restituita dopo sei mesi dal suo rilascio, conformemente all’, resta inutilizzata alla fine del periodo contingentale n–1, i massimali d’importazione dell’importatore per i due gruppi di prodotti nel periodo contingentale n+1 sono ridotti del doppio proporzionalmente al volume delle autorizzazioni contingentate inutilizzate. 2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue: Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi) in cui «Ri » rappresenta la riduzione applicabile al massimale d’importazione dell’importatore i, per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingentale n+1; «ΣUi » rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate inutilizzate concesse all’importatore i nel periodo contingentale n–1; «ΣΑi » rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate concesse all’importatore i, per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingentale n–1.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2012/498 — Testo vigente | Portale Normativo