Art. 19

In vigore dal 12 giu 2012
1.   Nel caso in cui sia preso in considerazione un anno a norma dell’, paragrafo 2, la variabile Īi di cui all’, paragrafo 2, rappresenta le importazioni effettivamente realizzate dall’importatore per il gruppo di prodotti interessati nel corso di tale anno. 2.   Nel caso in cui sia presa in considerazione la combinazione 2004 + 2007 a norma dell’, paragrafo 2, la variabile Īi di cui all’, paragrafo 2, rappresenta la media delle importazioni effettivamente realizzate dall’importatore per il gruppo di prodotti interessati negli anni 2004 e 2007, calcolata come segue: [(importazioni effettive nel 2004) + (importazioni effettive nel 2007)]/2. 3.   La Commissione comunica all’autorità di rilascio, entro 65 giorni di calendario dall’entrata in vigore del presente regolamento, i massimali risultanti dai calcoli effettuati conformemente all’, paragrafo 2. 4.   Se i massimali di cui all’ non sono stati calcolati dal momento di applicazione provvisoria dell’accordo e del protocollo, i contingenti tariffari per gruppo di prodotti sono assegnati a tutti gli importatori conformemente alla procedura di assegnazione di cui all’, lettera b), fino a quando la Commissione comunica all’autorità di rilascio che sono stati determinati i massimali e che si è conclusa la procedura di assegnazione di cui all’, lettera b). Ai fini del presente paragrafo, ad ogni importatore è assegnata una quota massima del 2,5 % di contingente tariffario per ciascun gruppo di prodotti.
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