Art. 17
In vigore dal 12 giu 2012
1. Il periodo di riferimento di cui all’, paragrafo 4, del protocollo è, a scelta dell’importatore, il 2004, il 2007 o la combinazione di questi due anni.
2. Gli importatori che invocano lo status di importatore tradizionale specificano quale delle tre opzioni di cui al paragrafo 1 è presa in considerazione per il calcolo dei loro massimali, conformemente all’, entro 20 giorni di calendario dall’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il periodo di riferimento scelto da ciascun importatore in conformità del paragrafo 2 si applica ai primi tre periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.
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