Art. 7

In vigore dal 12 giu 2012
1.   Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingentale successivo conformemente al metodo di cui all’, paragrafo 2. 2.   Ai fini di tale calcolo, le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo del periodo contingentale n, un quadro sinottico delle importazioni effettive dei prodotti interessati nel periodo contingentale n–1 loro notificate conformemente all’, paragrafo 1. Tale quadro sinottico è presentato sotto forma di tabella in formato elettronico, conformemente al modello di cui all’allegato IV. 3.   Entro il 30 aprile del periodo contingentale n, la Commissione informa le autorità competenti dei massimali aggiornati risultanti dai calcoli effettuati conformemente all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:498:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo