Art. 2

In vigore dal 12 giu 2012
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’, paragrafo 3, all’ e all’, paragrafi 3 e 4, del protocollo. Si applica inoltre la seguente definizione: «gruppo di prodotti» designa ciascuna delle due categorie di prodotti interessati in base alla classificazione di tali prodotti della nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa, cioè abete rosso (linee tariffarie 4403 20 110 e 4403 20 190) e pino (linee tariffarie 4403 20 310 e 4403 20 390). I pertinenti codici tariffari della Federazione russa e i corrispondenti codici della nomenclatura combinata (2) («NC») e codici TARIC figurano nell’allegato I.
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