Art. 4

In vigore dal 12 giu 2012
1.   Durante la prima parte del periodo contingentale: a) il 70 % di ciascun contingente tariffario per gruppo di prodotti è assegnato agli importatori tradizionali (nel seguito «contingente per gli importatori tradizionali»); b) il 30 % di ciascun contingente tariffario per gruppo di prodotti è assegnato ai nuovi importatori (nel seguito «contingente per i nuovi importatori»). 2.   Il contingente per i nuovi importatori è assegnato in base all’ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti informano la Commissione delle domande di autorizzazioni contingentate presentate da tali importatori. 3.   Ad ogni nuovo importatore è assegnata una quota massima dell’1,5 % del contingente tariffario per ciascun gruppo di prodotti secondo le modalità di assegnazione di cui al paragrafo 2.
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