Art. 6

Obblighi dell’ufficio centrale di collegamento per le accise, dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti

In vigore dal 2 mag 2012
Obblighi dell’ufficio centrale di collegamento per le accise, dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti 1.   L’ufficio centrale di collegamento per le accise è il responsabile principale degli scambi di informazioni sui movimenti di prodotti soggetti ad accisa tra Stati membri e in particolare: a) dello scambio di informazioni di cui all’; b) della trasmissione delle notifiche relative alle decisioni amministrative e alle misure richieste dagli Stati membri ai sensi dell’; c) degli scambi obbligatori di informazioni ai sensi dell’; d) degli scambi spontanei di informazioni ai sensi dell’; e) della presentazione di un ritorno d’informazione sulle azioni di follow-up ai sensi dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 2; f) dello scambio di informazioni presenti nella banca dati elettronica di cui all’; g) della trasmissione di dati statistici e di altre informazioni ai sensi dell’. 2.   Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta di assistenza, o una risposta a una richiesta di assistenza, ne informa l’ufficio centrale di collegamento per le accise del suo Stato membro alle condizioni stabilite da quest’ultimo. 3.   Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un’azione fuori del suo ambito territoriale o operativo, la trasmette immediatamente all’ufficio centrale di collegamento per le accise del suo Stato membro nonché al funzionario competente del servizio di collegamento responsabile e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso, i termini previsti all’ decorrono dal giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all’ufficio centrale di collegamento per le accise e al funzionario competente del servizio di collegamento responsabile, e comunque entro una settimana dal ricevimento della richiesta di cui alla prima frase del presente paragrafo.
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