Art. 34
Valutazione del sistema, raccolta di statistiche operative e relazioni
In vigore dal 2 mag 2012
Valutazione del sistema, raccolta di statistiche operative e relazioni
1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione riassume periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione quanto segue:
a)
tutte le informazioni disponibili in relazione all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, compresi i dati statistici necessari per la sua valutazione;
b)
tutte le informazioni disponibili in relazione ai metodi e alle pratiche effettivamente o presumibilmente utilizzati per contravvenire alla legislazione in materia di accise, se tali metodi o pratiche rivelano carenze o lacune nel funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento.
Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione in materia di accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma.
La Commissione trasmette le informazioni comunicate dagli Stati membri agli altri Stati membri interessati.
L’obbligo di comunicare informazioni e dati statistici non deve comportare un aumento ingiustificato dell’onere amministrativo.
3. Fatto salvo l’, la Commissione può estrarre direttamente informazioni, a fini diagnostici e statistici, dai messaggi generati dal sistema informatizzato.
4. Le informazioni comunicate dagli Stati membri o estratte dalla Commissione ai fini dei paragrafi da 1a 3 non devono contenere dati individuali o personali.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscano i pertinenti dati statistici che devono essere comunicati dagli Stati membri, le informazioni che possono essere estratte dalla Commissione e le relazioni statistiche che devono essere elaborate dalla Commissione e dagli Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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