Art. 28
Segreto d’ufficio, protezione dei dati e uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento
In vigore dal 2 mag 2012
Segreto d’ufficio, protezione dei dati e uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento
1. Le informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento e tutte le informazioni cui abbia avuto accesso un funzionario, un altro agente o un contraente nell’esercizio delle sue funzioni sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione dello Stato membro che riceve tali informazioni.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per gli scopi seguenti:
a)
accertamento della base imponibile delle accise;
b)
riscossione o controllo amministrativo delle accise;
c)
controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa;
d)
analisi di rischio nel settore delle accise;
e)
indagini nel settore delle accise;
f)
accertamento di altre tasse, dazi e oneri contemplati dall’ della direttiva 2010/24/UE.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro.
Nella misura consentita dalla legislazione nazionale, e fatto salvo l', paragrafo 2, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi che possono comportare l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati a seguito di violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.
3. Quando l’autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall’autorità interpellata possano essere utili all’autorità competente di un altro Stato membro, può trasmetterle a quest’ultima. Essa informa al riguardo l’autorità interpellata.
L’autorità interpellata può subordinare la trasmissione delle informazioni a un altro Stato membro al suo consenso preventivo.
4. Ogni trattamento di dati personali da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento è soggetto alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.
Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti all’, all’, paragrafo 1, all’ e all’ della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi di cui all’, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva. Tali restrizioni sono proporzionate agli interessi in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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