Art. 12

Partecipazione di funzionari di altri Stati membri alle indagini amministrative

In vigore dal 2 mag 2012
Partecipazione di funzionari di altri Stati membri alle indagini amministrative 1.   Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest’ultima, funzionari autorizzati dall’autorità richiedente possono essere presenti negli uffici delle autorità amministrative dello Stato membro interpellato o in qualsiasi altro luogo in cui tali autorità esercitano le loro funzioni, al fine di scambiare le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere i funzionari dell’autorità interpellata, ne è fornita copia ai funzionari dell’autorità richiedente. 2.   Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest’ultima, funzionari designati dall’autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative condotte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di scambiare le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise. Se viene raggiunto tale accordo, i funzionari dell’autorità richiedente possono avere accesso agli stessi luoghi e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, per il tramite di tali funzionari e unicamente ai fini dello svolgimento dell’indagine amministrativa. I funzionari dell’autorità richiedente svolgono indagini o pongono domande solo con il consenso e sotto il controllo di funzionari dell’autorità interpellata. Essi esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell’autorità interpellata. 3.   I funzionari dell’autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
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