Art. 14
Richiesta di notifica di decisioni e misure amministrative
In vigore dal 2 mag 2012
Richiesta di notifica di decisioni e misure amministrative
1. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme che disciplinano analoghe notifiche applicabili nello Stato membro in cui essa ha sede, tutte le decisioni e le misure adottate dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente concernenti l’applicazione della legislazione in materia di accise.
2. Le richieste di notifica di cui al paragrafo 1 precisano l’oggetto della decisione o della misura da notificare e indicano il nome, l’indirizzo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del destinatario.
3. L’autorità interpellata informa senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica di cui al paragrafo 1 precisando la data in cui la decisione o la misura è stata notificata al destinatario.
4. Se non è in grado di dare seguito alla richiesta di notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata ne informa per iscritto l’autorità richiedente entro un mese dal ricevimento della richiesta.
L’autorità interpellata non deve rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di notifica a motivo del contenuto della decisione o della misura da notificare.
5. L'autorità richiedente presenta una richiesta di notificazione ai sensi del presente articolo soltanto quando non è in grado di procedere a una notificazione al destinatario in conformità delle norme sulla notificazione degli strumenti in questione nello Stato membro richiedente o qualora detta notificazione comporti difficoltà sproporzionate.
6. Il presente articolo non si applica ai documenti di cui all’ della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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