Art. 16
Scambio facoltativo di informazioni
In vigore dal 2 mag 2012
Scambio facoltativo di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stat-i membri possono trasmettersi, senza previa richiesta e mediante scambio spontaneo, qualsiasi informazione in loro possesso e il cui scambio non è contemplato dall’, necessaria a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.
A tal fine essi possono avvalersi del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni.
2. Un’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up da essa intraprese sulla base delle informazioni fornite. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale ritorno di informazione quanto prima possibile a meno che ciò comporti un onere amministrativo sproporzionato.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:
a)
la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca destinati alla trasmissione dei tipi più comuni di informazioni di cui al paragrafo 1;
b)
le norme e le procedure relative agli scambi di documenti di assistenza amministrativa reciproca.
La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per determinare la struttura e il contenuto del ritorno di informazione di cui al paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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