Art. 17
Obbligo degli Stati membri di agevolare gli scambi di informazioni senza previa richiesta
In vigore dal 2 mag 2012
Obbligo degli Stati membri di agevolare gli scambi di informazioni senza previa richiesta
Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.
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