Art. 19
Archiviazione e scambio delle informazioni relative alle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi fiscali
In vigore dal 2 mag 2012
Archiviazione e scambio delle informazioni relative alle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi fiscali
1. Ciascuno Stato membro gestisce una banca dati elettronica contenente i seguenti registri:
a)
un registro degli operatori economici appartenenti a una delle seguenti categorie:
i)
depositari autorizzati ai sensi dell’, punto 1), della direttiva 2008/118/CE;
ii)
destinatari registrati ai sensi dell’, punto 9), della direttiva 2008/118/CE;
iii)
speditori registrati ai sensi dell’, punto 10), della direttiva 2008/118/CE;
b)
un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali ai sensi dell’, punto 11), della direttiva 2008/118/CE.
2. I registri di cui al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
a)
il numero unico di accisa rilasciato dall’autorità competente per un operatore economico o un luogo;
b)
il nome e l’indirizzo dell’operatore economico o del luogo;
c)
la categoria del prodotto soggetto ad accisa (CAT) e/o il codice del prodotto soggetto ad accisa (CPA) dei prodotti coperti dall'autorizzazione di cui all’allegato II, elenco codici 11, del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (12);
d)
gli estremi dell’ufficio centrale di collegamento per le accise o dell’ufficio delle accise presso i quali si possono ottenere altre informazioni;
e)
la data a partire dalla quale l’autorizzazione è valida, è modificata e, se del caso, cessa di essere valida;
f)
per i depositari autorizzati, il deposito fiscale o l’elenco dei depositi fiscali cui è concessa l’autorizzazione e, se la normativa nazionale lo prevede, una menzione indicante che il depositario è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, che è autorizzato a frazionare un movimento a norma dell’ della direttiva 2008/118/CE, o che è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’, paragrafo 2, della medesima direttiva;
g)
per i destinatari registrati, se la legislazione nazionale lo prevede, una menzione indicante che il destinatario è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE;
h)
per i destinatari registrati di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE diversi da quelli di cui alla lettera i) del presente paragrafo, il contenuto dell’autorizzazione per quanto riguarda la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità dell’autorizzazione;
i)
nel caso di destinatari registrati di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE in possesso di un’autorizzazione a ricevere vino da speditori che beneficiano della deroga di cui all’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE, è valido il contenuto dell'autorizzazione per quanto riguarda la quantità di prodotti soggetti ad accisa e il periodo di validità dell’autorizzazione. Nel registro figura in questo caso un riferimento alla deroga di cui all’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE;
j)
per i depositi fiscali, il depositario autorizzato o l’elenco dei depositari autorizzati per il cui uso è autorizzato il deposito fiscale.
3. L’ufficio centrale di collegamento per le accise o un servizio di collegamento di ogni Stato membro provvede affinché le informazioni contenute nei registri nazionali siano complete, esatte e aggiornate.
4. Le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 2 riguardanti operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa tra Stati membri sono scambiate automaticamente mediante un registro centrale.
La Commissione gestisce il registro nell’ambito del sistema informatizzato in modo da garantire in qualsiasi momento una panoramica precisa e aggiornata dell’insieme dei dati dei registri nazionali trasmessi da tutti gli Stati membri.
Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento degli Stati membri comunicano in tempo utile alla Commissione il contenuto del registro nazionale e le sue eventuali modifiche.
Storico versioni
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