Art. 21
Conservazione dei dati
In vigore dal 2 mag 2012
Conservazione dei dati
1. Ogni Stato membro conserva le informazioni riguardanti i movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione e i dati contenuti nei registri nazionali di cui all’ per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto inizio il movimento, affinché tali informazioni possano essere utilizzate per le procedure previste dal presente regolamento. Tale periodo può essere limitato a tre anni per le informazioni introdotte nei registri nazionali anteriormente al 1o luglio 2012.
2. Le informazioni raccolte mediante il sistema informatizzato sono conservate in tale sistema in modo che sia possibile procedere alla loro estrazione e al successivo trattamento a seguito di una richiesta di informazioni ai sensi dell’.
Storico versioni
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