Art. 22
Attuazione
In vigore dal 2 mag 2012
Attuazione
La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare:
a)
i dettagli tecnici relativi all’aggiornamento automatico delle banche dati di cui all’, paragrafo 1, e del registro centrale di cui all’, paragrafo 4;
b)
le regole e le procedure riguardanti l’accesso alle informazioni e la rettifica delle medesime ai sensi dell’, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2012:389:oj#art-22