Art. 22

Attuazione

In vigore dal 2 mag 2012
Attuazione La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare: a) i dettagli tecnici relativi all’aggiornamento automatico delle banche dati di cui all’, paragrafo 1, e del registro centrale di cui all’, paragrafo 4; b) le regole e le procedure riguardanti l’accesso alle informazioni e la rettifica delle medesime ai sensi dell’, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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