Art. 24

Qualità del servizio

In vigore dal 2 mag 2012
Qualità del servizio 1.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le parti del sistema informatizzato necessarie per lo scambio di informazioni previsto dal presente regolamento siano correttamente funzionanti e siano oggetto di adeguati interventi di manutenzione e sviluppo. 2.   La Commissione e gli Stati membri concludono un accordo sul livello dei servizi e stabiliscono di comune accordo una politica di sicurezza per il sistema informatizzato. L’accordo sul livello dei servizi definisce la qualità tecnica e la quantità dei servizi da fornire a cura della Commissione e degli Stati membri per garantire il corretto funzionamento di tutte le parti del sistema informatizzato e del sistema di comunicazione elettronica e l'assegnazione delle responsabilità per quanto riguarda l’ulteriore sviluppo del sistema.
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