Art. 25
Limitazioni generali degli obblighi dell’autorità interpellata
In vigore dal 2 mag 2012
Limitazioni generali degli obblighi dell’autorità interpellata
1. L’autorità interpellata fornisce all’autorità richiedente le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento a condizione che:
a)
l’autorità richiedente abbia esaurito le consuete fonti di informazione di cui avrebbe potuto avvalersi, nelle circostanze in questione, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito; e
b)
il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo.
2. Il presente regolamento non impone all'autorità competente di uno Stato membro l’obbligo di effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato membro non consentano alle proprie autorità di effettuare tali indagini o di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.
3. L’autorità competente di uno Stato membro può rifiutarsi di fornire informazioni se, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire analoghe informazioni.
4. La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico.
5. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza. A fini statistici, le autorità competenti comunicano annualmente alla Commissione le categorie di motivi per i quali è opposto il rifiuto.
6. I paragrafi 2, 3 o 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l’autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.
Storico versioni
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