Art. 27

Importo minimo

In vigore dal 2 mag 2012
Importo minimo 1.   Una richiesta di assistenza può essere subordinata ad una soglia minima basata sulle accise potenzialmente dovute. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare la soglia di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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