Art. 29

Accesso alle informazioni autorizzato dalla Commissione

In vigore dal 2 mag 2012
Accesso alle informazioni autorizzato dalla Commissione A persone debitamente autorizzate dalla Commissione può essere dato accesso alle informazioni di cui all’, paragrafo 4, soltanto nella misura necessaria per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI e per il funzionamento del registro centrale. Tali persone sono tenute al segreto d’ufficio. Le informazioni cui è dato accesso sono protette come dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:389:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo