Art. 29
Accesso alle informazioni autorizzato dalla Commissione
In vigore dal 2 mag 2012
Accesso alle informazioni autorizzato dalla Commissione
A persone debitamente autorizzate dalla Commissione può essere dato accesso alle informazioni di cui all’, paragrafo 4, soltanto nella misura necessaria per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI e per il funzionamento del registro centrale.
Tali persone sono tenute al segreto d’ufficio. Le informazioni cui è dato accesso sono protette come dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
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