Art. 31

Obbligo di cooperazione

In vigore dal 2 mag 2012
Obbligo di cooperazione 1.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a: a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità di cui agli articoli da 3 a 5; b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini del coordinamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo; c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento. 2.   La Commissione comunica senza indugio all’autorità competente di ogni Stato membro le informazioni che riceve e che è in grado di fornire, necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.
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