Art. 31
Obbligo di cooperazione
In vigore dal 2 mag 2012
Obbligo di cooperazione
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:
a)
garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità di cui agli articoli da 3 a 5;
b)
istituire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini del coordinamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
c)
garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.
2. La Commissione comunica senza indugio all’autorità competente di ogni Stato membro le informazioni che riceve e che è in grado di fornire, necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.
Storico versioni
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