Art. 32
Relazioni con paesi terzi
In vigore dal 2 mag 2012
Relazioni con paesi terzi
1. Un’autorità competente di uno Stato membro che riceve informazioni da un paese terzo può trasmetterle alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro che possa avere interesse a dette informazioni e, in particolare, alle autorità competenti che le richiedano, nella misura in cui sia consentito dagli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza. Tali informazioni possono essere trasmesse anche alla Commissione se presentano un interesse per l’Unione ai fini del presente regolamento.
2. Qualora il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione in materia di accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate dall'autorità competente di uno Stato membro a detto paese terzo, conformemente alla legislazione nazionale di detto Stato membro sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, ai fini della corretta applicazione di accise o tasse analoghe, dazi e oneri applicabili nel paese terzo, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale.
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