Art. 33

Assistenza agli operatori economici

In vigore dal 2 mag 2012
Assistenza agli operatori economici 1.   Le autorità di uno Stato membro nel quale è stabilito uno speditore di prodotti soggetti ad accisa possono fornire assistenza a tale speditore qualora quest’ultimo non riceva la nota di ricevimento di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE o la nota di esportazione di cui all', paragrafo 3, detta direttiva o, nelle situazioni di cui all’, paragrafo 1 della stessa direttiva, la copia del documento di accompagnamento di cui all’ della stessa. Tale assistenza lascia impregiudicati gli obblighi fiscali dello speditore che ne fruisce. 2.   Se, nel fornire assistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro ritiene necessario ottenere informazioni da un altro Stato membro, chiede tali informazioni a norma dell’. L’altro Stato membro può rifiutarsi di procurare le informazioni richieste se lo speditore non ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere la prova della conclusione del movimento di prodotti soggetti ad accisa tra Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:389:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo