Art. 8

Obblighi generali dell’autorità interpellata

In vigore dal 2 mag 2012
Obblighi generali dell’autorità interpellata 1.   Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata comunica le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise, anche in relazione a uno o più casi specifici, con particolare riguardo ai movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione. 2.   Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata predispone lo svolgimento delle eventuali indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in questione. 3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata decide che un’indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l’autorità richiedente delle ragioni di tale decisione. 4.   Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l’indagine amministrativa richiesta, l’autorità interpellata, o l’autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro. 5.   L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente un ritorno d’informazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale ritorno d’informazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere sproporzionato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:389:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo