Art. 7

Informazioni o documenti ottenuti con l’autorizzazione o su richiesta dell’autorità giudiziaria

In vigore dal 2 mag 2012
Informazioni o documenti ottenuti con l’autorizzazione o su richiesta dell’autorità giudiziaria 1.   La comunicazione all'autorità competente di un altro Stato membro di informazioni o documenti ottenuti da un'autorità competente con l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria o su sua richiesta è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se tale autorizzazione è prescritta dalla legislazione nazionale. 2.   Qualora, nel caso di una richiesta di informazioni, l'autorità giudiziaria neghi tale autorizzazione all'autorità interpellata, quest'ultima ne informa l'autorità richiedente conformemente all', paragrafo 5.
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