Art. 5
Funzionari competenti
In vigore dal 2 mag 2012
Funzionari competenti
1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare, alle condizioni stabilite dallo Stato membro, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni ai sensi del presente regolamento.
L’autorità competente può limitare la portata di tale designazione.
Spetta all’ufficio centrale di collegamento per le accise tenere aggiornato l’elenco dei funzionari competenti e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri interessati.
2. I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli sono ritenuti funzionari competenti ai fini di tali articoli, conformemente alle condizioni definite dalle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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