Art. 3

Autorità competenti

In vigore dal 2 mag 2012
Autorità competenti 1.   Ciascuno Stato membro designa l’autorità competente a nome della quale deve essere applicato il presente regolamento. Esso informa senza indugio la Commissione di tale designazione e di ogni successiva modifica. 2.   La Commissione mette a disposizione un elenco delle autorità competenti e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Autorità competenti (Art. 3 Regolamento (UE) 2012/389) — Testo vigente | Portale Normativo