Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 2 mag 2012
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione in materia di accise devono cooperare tra loro e con la Commissione allo scopo di garantire l’osservanza di tale legislazione. A tal fine esso definisce norme e procedure che consentano alle autorità competenti degli Stati membri di cooperare e di scambiarsi, per via elettronica o in altro modo, le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della suddetta legislazione. 2.   Il presente regolamento fa salva l’applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza in materia penale. 3.   Esso non pregiudica l’esecuzione di eventuali obblighi più ampi in relazione all'assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi accordi bilaterali o multilaterali.
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