Art. 4
Uffici centrali di collegamento per le accise e servizi di collegamento
In vigore dal 2 mag 2012
Uffici centrali di collegamento per le accise e servizi di collegamento
1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento per le accise quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa con riguardo alla legislazione in materia di accise. Esso ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.
L’ufficio centrale di collegamento per le accise può essere inoltre designato quale responsabile dei contatti con la Commissione ai fini del presente regolamento.
2. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare servizi di collegamento, diversi dall’ufficio centrale di collegamento per le accise, con la competenza attribuita conformemente alla normativa nazionale o alla politica di detto Stato, per scambiare direttamente informazioni ai sensi del presente regolamento.
L’ufficio centrale di collegamento per le accise provvede affinché l’elenco di questi servizi sia tenuto aggiornato e reso accessibile agli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri interessati.
Storico versioni
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