Art. 10
Trasmissione di documenti
In vigore dal 2 mag 2012
Trasmissione di documenti
1. I documenti da trasmettere ai sensi dell’, a prescindere dal loro contenuto, sono acclusi al documento di assistenza amministrativa reciproca di cui all’, paragrafo 1.
Tuttavia, qualora ciò risulti impossibile o difficilmente praticabile, i documenti sono trasmessi per via elettronica o in altro modo.
2. L’autorità interpellata è obbligata a fornire documenti originali soltanto se sono necessari ai fini perseguiti dall’autorità richiedente e qualora fornirli non sia contrario alle disposizioni applicabili nello Stato membro dell’autorità interpellata.
Storico versioni
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