Art. 11
Termini
In vigore dal 2 mag 2012
Termini
1. L’autorità interpellata trasmette le informazioni di cui all’ quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
Tuttavia, se l’autorità interpellata è già in possesso delle informazioni, tale termine è fissato ad un mese.
2. Per alcune categorie di casi specifici, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
3. Qualora non sia in grado di dare seguito alla richiesta entro il termine di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata, entro il termine di un mese, informa l’autorità richiedente mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, delle circostanze che le impediscono di rispettare il termine prescritto e indica quando potrà dare seguito alla richiesta.
Storico versioni
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