Art. 13

Controlli simultanei

In vigore dal 2 mag 2012
Controlli simultanei 1.   Per lo scambio delle informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio, di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un Stato membro soltanto. 2.   Al fine di avviare un controllo simultaneo ai sensi del paragrafo 1, l’autorità competente di uno Stato membro presenta una proposta alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. La proposta: a) specifica il caso o i casi per i quali è proposto il controllo simultaneo; b) identifica ogni singola persona in relazione alla quale si intende effettuare tale controllo; c) fornisce le ragioni che giustificano la necessità di un controllo comune; d) specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati. 3.   Le autorità competenti che ricevono una proposta di cui al paragrafo 2 confermano il loro accordo a partecipare ai controlli simultanei o comunicano il loro rifiuto motivato all’autorità competente proponente quanto prima possibile, ma comunque entro un mese dal ricevimento della proposta. 4.   Ogni autorità competente che partecipa ad un controllo simultaneo designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo simultaneo. 5.   Al termine del controllo simultaneo, se tale informazione può essere di particolare interesse per altri Stati membri, le autorità competenti informano senza indugio gli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri in merito a eventuali metodi o pratiche riscontrati nel corso del controllo simultaneo che sono stati effettivamente o presumibilmente utilizzati per contravvenire alla legislazione in materia di accise.
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