Art. 20
Accesso alle informazioni e rettifica delle informazioni
In vigore dal 2 mag 2012
Accesso alle informazioni e rettifica delle informazioni
1. La Commissione provvede affinché le persone che intervengono nel movimento di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa tra Stati membri possono ottenere conferma per via elettronica della validità dei numeri di accisa contenuti nel registro centrale di cui all’, paragrafo 4. La Commissione trasmette le eventuali richieste presentate da un operatore economico di rettifica di tali informazioni all’ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento competente per l’autorizzazione dell’operatore economico in questione.
2. Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento degli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici possono ottenere conferma delle informazioni ad essi attinenti detenute ai sensi dell’, paragrafo 2, e possono ottenere la rettifica di eventuali inesattezze.
3. L'autorità competente di uno Stato membro può, alle condizioni stabilite da tale Stato membro, autorizzare l'ufficio centrale di collegamento per le accise o i servizi di collegamento designati a comunicare una conferma delle informazioni detenute ai sensi dell', paragrafo 2.
Storico versioni
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