Art. 17 · Obbligo degli Stati membri di agevolare gli scambi di informazioni senza previa richiesta

Art. 17

Obbligo degli Stati membri di agevolare gli scambi di informazioni senza previa richiesta

In vigore dal 2 mag 2012
Obbligo degli Stati membri di agevolare gli scambi di informazioni senza previa richiesta Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.
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