Art. 30
In vigore dal 23 mar 2012
1. I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un’entità a un organismo iraniana/o sono trattati come segue:
a)
i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;
b)
tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;
c)
per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 40 000 EUR o equivalente occorre l’autorizzazione preliminare delle autorità competenti.
2. Il paragrafo 1 si applica a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato in un’unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate. Ai fini del presente articolo, per "operazioni apparentemente collegate" si intende:
i)
una serie di trasferimenti consecutivi dalla o alla stessa persona, entità o organismo iraniani effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore alla soglia fissata al paragrafo 1 ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di notifica o di autorizzazione o
ii)
una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che adempiono un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.
3. Alle notifiche e alle richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi si applica il seguente trattamento:
a)
nel caso dei trasferimenti elettronici di fondi trattati da enti finanziari o creditizi, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:
i)
le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a favore di una persona, di un’entità o di un organismo iraniani situati fuori dall'Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene dato l’ordine iniziale di eseguire il trasferimento.
ii)
Le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, da un’entità o da un organismo iraniani situati fuori dall'Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente il beneficiario o ha sede il prestatore di servizi di pagamento;
iii)
se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione dell’, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, entità o organismo iraniani, dall’ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, entità o organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, l’ordinante o il beneficiario;
iv)
le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a una persona, un’entità o un organismo iraniani nell'Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede il beneficiario o in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;
v)
le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un’entità o un organismo iraniani nell'Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dato l'ordine iniziale di esecuzione del trasferimento;
vi)
nel caso di un trasferimento di fondi a o da una persona, un’entità o un organismo iraniani in cui né l’ordinante né il beneficiario né il prestatore di servizi di pagamento rientra nell’ambito di applicazione dell’, ma un prestatore di servizi di pagamento che rientra in detto articolo funge da intermediario, quest’ultimo deve adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi, se sa o ha ragionevoli motivi di sospettare che il trasferimento sia destinato a o proveniente da una persona, un’entità o un organismo iraniani. Nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento fungano da intermediari, solo il primo prestatore di servizi di pagamento a occuparsi del trasferimento è tenuto ad adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi. Tutte le notifiche e le richieste di autorizzazioni devono essere rivolte alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede il prestatore di servizi di pagamento;
vii)
nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in una serie di trasferimenti di fondi collegati, i trasferimenti nell'Unione recano un riferimento all’autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.
b)
Nel caso del trasferimento di fondi effettuati per via non elettronica, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:
i)
le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti di fondi a una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dall’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’ordinante è residente;
ii)
le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti di fondi da una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui il beneficiario è residente.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti degli Stati membri autorizzano, alle condizioni che ritengono appropriate, un trasferimento di fondi per un valore pari o superiore a 40 000 EUR, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per stabilire che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l’autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti o degli obblighi di cui al presente regolamento.
Un’autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione.
L’autorizzazione è considerata concessa se un’autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un’obiezione perché è in corso un’inchiesta, l’autorità competente lo dichiara e comunica senza indugio la propria decisione. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per svolgere l’inchiesta.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni negate.
5. Il presente articolo non si applica ove sia stata concessa un’autorizzazione a norma degli o 28.
6. Le persone, le entità o gli organismi che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente finanziario o creditizio non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono a enti finanziari o creditizi unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e di regolamento.
Storico versioni
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