Art. 29

In vigore dal 23 mar 2012
1.   L’, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni. 2.   L’, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti o b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’ è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’, paragrafi 1 o 2. 3.   Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:267:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo