Art. 29
In vigore dal 23 mar 2012
1. L’, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.
2. L’, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti o
b)
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’ è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,
purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’, paragrafi 1 o 2.
3. Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all’.
Storico versioni
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