Art. 25
In vigore dal 23 mar 2012
In deroga all’, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati VIII o IX sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso da o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo era stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:
a)
l’autorità competente in questione abbia stabilito che:
i)
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un’entità o da un organismo di cui agli allegati VIII o IX;
ii)
il pagamento non contribuirà a un’attività vietata a norma del presente regolamento; e
iii)
il pagamento non viola l’, paragrafo 3; e
b)
se si applica l’, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica.
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