Art. 24

In vigore dal 23 mar 2012
1.   In deroga all’, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’ è stata/a designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato VIII o IX; d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato e e) se si applica l’, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2012/267 — Testo vigente | Portale Normativo