Art. 28

In vigore dal 23 mar 2012
In deroga all’, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono altresì autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate: a) che determinati fondi siano messi a disposizione della Banca centrale dell’Iran dopo aver stabilito che i fondi sono necessari per l’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di un contratto di cui all’; b) che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale dell’Iran dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di scambi commerciali; c) che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale dell’Iran dopo aver stabilito, caso per caso, che i fondi o le risorse economiche sono necessari in relazione a un determinato contratto commerciale, diverso dai contratti di cui allla lettera a), la cui esecuzione potrebbe coinvolgere la Banca centrale dell’Iran, purché il pagamento non contribuisca ad attività vietate ai sensi del presente regolamento, purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:267:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo