Art. 12
In vigore dal 23 mar 2012
1. I divieti di cui all’ non si applicano
a)
all’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;
b)
all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di petrolio greggio o prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità od organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,
c)
all'importazione, all’acquisto e al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012, oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 1o luglio 2012 o prima di tale data, o se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b);
purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.
2. Il divieto di cui all', paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura, fino al 1o luglio 2012, direttamente o indirettamente, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.
Storico versioni
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