Art. 8
In vigore dal 23 mar 2012
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. Nell’allegato VI figurano le attrezzature e tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell’industria del petrolio e del gas in Iran:
a)
prospezione di greggio e gas naturale;
b)
produzione di greggio e gas naturale;
c)
raffinazione;
d)
liquefazione di gas naturale.
3. Nell’allegato VI figurano anche attrezzature e tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica in Iran.
4. Nell’allegato VI non figurano i prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o III.
Storico versioni
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