Art. 8

In vigore dal 23 mar 2012
1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2.   Nell’allegato VI figurano le attrezzature e tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell’industria del petrolio e del gas in Iran: a) prospezione di greggio e gas naturale; b) produzione di greggio e gas naturale; c) raffinazione; d) liquefazione di gas naturale. 3.   Nell’allegato VI figurano anche attrezzature e tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica in Iran. 4.   Nell’allegato VI non figurano i prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:267:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo