Art. 13

In vigore dal 23 mar 2012
1.   È vietato: a) importare nell’Unione prodotti petrolchimici che: i) sono originari dell’Iran o ii) sono stati esportati dall’Iran; b) acquistare prodotti petrolchimici situati in Iran o originari dell’Iran; c) trasportare prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese e d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici originari dell’Iran o importati dall’Iran. 2.   Per prodotti petrolchimici si intendono i prodotti elencati nell’allegato V.
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