Art. 13
In vigore dal 23 mar 2012
1. È vietato:
a)
importare nell’Unione prodotti petrolchimici che:
i)
sono originari dell’Iran o
ii)
sono stati esportati dall’Iran;
b)
acquistare prodotti petrolchimici situati in Iran o originari dell’Iran;
c)
trasportare prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese e
d)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici originari dell’Iran o importati dall’Iran.
2. Per prodotti petrolchimici si intendono i prodotti elencati nell’allegato V.
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