Art. 15

In vigore dal 23 mar 2012
1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o; b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Iran, dal governo dell’Iran, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o e c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o. 2.   Nell’allegato VII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:267:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo