Art. 11

In vigore dal 23 mar 2012
1.   È vietato: a) importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che: i) sono originari dell’Iran o ii) sono stati esportati dall’Iran; b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Iran o originari dell’Iran; c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese e d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran. 2.   Per petrolio greggio e prodotti petroliferi si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2012/267 — Testo vigente | Portale Normativo