Art. 11
In vigore dal 23 mar 2012
1. È vietato:
a)
importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
i)
sono originari dell’Iran o
ii)
sono stati esportati dall’Iran;
b)
acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Iran o originari dell’Iran;
c)
trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese e
d)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran.
2. Per petrolio greggio e prodotti petroliferi si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV.
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