Art. 14

In vigore dal 23 mar 2012
1.   I divieti di cui all’ non si applicano a) all’esecuzione, fino al 1o maggio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; b) all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di prodotti petrolchimici iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri, c) all’importazione, all’acquisto e al trasporto di prodotti petrolchimici esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b), il 1o maggio 2012 o prima di tale data, purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o. 2.   Il divieto di cui all', paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura, fino al 1o maggio 2012, direttamente o indirettamente, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:267:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo