Art. 19
In vigore dal 23 mar 2012
1. In deroga all’, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione a realizzare un investimento attraverso le transazioni di cui all’, paragrafo 1, purché:
a)
l’investimento è a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, e
b)
nei casi in cui l’investimento viene realizzato in una persona, un’entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
2. Entro quattro settimane lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:267:oj#art-19